Atto di provenienza – di cosa si tratta
Molto spesso, specie in ambito di compravendite immobiliari si sente fare riferimento all’atto di provenienza.
Che cos’è l’atto di provenienza?
Chi lo deve fornire e quando lo si può considerare certo?
Partiamo dalla definizione: l’atto di provenienza è quel documento che attesta la proprietà del bene immobile in capo alla persona del debitore.
Nelle vendite che intervengono per mezzo di un agente immobiliare è quest’ultimo, fin dall’affidamento dell’incarico a domandare al venditore copia dell’atto di provenienza.
Si badi: per avere certezza della genuinità del documento in esame, specie ove proveniente da notaio, sarebbe bene avere copia autentica dell’atto. Come vedremo qui di seguito, la semplice copia informe può comunque essere oggetto di verifiche e riscontri.
Ma facciamo un passo indietro utile ad inquadrare correttamente la figura documentale in esame. Sebbene siamo indotti a pensare che l’atto di provenienza sia l’atto con il quale il venditore, a sua volta, ha acquistato l’immobile, non è per forza così.
Chi vende un’unità immobiliare non deve necessariamente averla acquistata: può trattarsi di una donazione, in tal caso l’atto di provenienza sarà rappresentato dall’atto notarile di donazione.
Il venditore può essere proprietario anche perché ha ereditato l’appartamento. In tal caso conta la dichiarazione di successione, ma non solo, visto che la stessa ha valore ai soli fini tributari.
Ciò che serve anche in questo caso è che l’erede che abbia accettato l’eredità sia proprietario anche presso i pubblici registri immobiliari: la questione va valutata con un notaio prima di porre in vendita l’immobile, al fine di accelerare la pratica di vendita al momento dell’accordo con il compratore.
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L’atto di provenienza, inoltre, può essere rappresentato anche da un provvedimento giudiziale.
Si pensi a quelle ipotesi in cui si diviene proprietari (o titolari di un diritto reale) in ragione dell’usucapione, accertata con sentenza da un giudice.
Non solo: l’Autorità Giudiziaria può trasferire la proprietà degli immobili. Si pensi ai decreti emanati nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.
Anche questi rappresentano atti di provenienza e come tali possono dover essere esibiti in ragione della vendita.
Si badi: l’esibizione dell’atto di provenienza è, nei fatti, un vero e proprio obbligo. È vero, al momento della formalizzazione dell’accordo il notaio eseguirà, d’ufficio, tutta una serie di verifiche ed accertamenti volti a consentire il corretto trasferimento di proprietà del bene.
Ma prima di tale fase conclusiva, il venditore deve comunque mostrarsi ed essere trasparente rispetto ad un elemento fondamentale per la buona riuscita dell’affare.
Si diceva che è auspicabile che la copia dell’atto di provenienza sia una copia autentica. Non è molto difficile, per chi vende, procurarsela.
Basta recarsi presso lo studio del Notaio che ha redatto quell’atto, o al massimo laddove questo abbia cessato la propria attività, presso l’archivio distrettuale notarile.
In ogni caso assieme all’atto di provenienza è sempre bene domandare una visura ipotecaria per valutare oltre alla proprietà, la presenza di eventuali gravami sul bene oggetto di trattativa.
Ricordiamo che gli atti fin qui menzionati sono tutti atti pubblici, sicché un semplice accesso alla conservatoria dei pubblici registri immobiliari (oggi articolazione dell’agenzia delle entrate) può essere utile o addirittura sufficiente per procurarsi copia o comunque per avere utili indicazioni in relazione ad essi.
Fonte http://www.condominioweb.com/atto-di-provenienza.13578#ixzz4bxCIsBLL
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