Detrarre gli interessi pagati sul mutuo?
Quando si accende un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale propria o dei familiari , la legge prevede una detrazione dalla dichiarazione dei redditi del 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione, pagati all’istituto erogante(banca).
Segnaliamo che per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo e che la detrazione si calcola su un tetto massimo annuo di 4.000 euro da ripartire tra tutti gli intestatari del mutuo, inoltre, per avere diritto alla detrazione è necessario essere intestatari del mutuo e contemporaneamente proprietari dell’abitazione.
La detrazione si può richiedere dalla data in cui l’immobile viene destinato ad abitazione principale ed in ogni caso,entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia invece, fa fede la data della concessione edilizia o atti della stessa natura.
Se si acquista un immobile locato è previsto il diritto alla detrazione solo nel caso in cui, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al conduttore (l’inquilino) l’atto di sfratto per finita locazione e se, ad un anno dal rilascio, l’immobile viene destinato ad abitazione principale.
E’possibile usufruire della detrazione anche se il mutuo si stipula in un momento diverso da quello dell’acquisto, a patto che questo si compia nei 12 mesi prima o dopo alla stipula del mutuo.
La detrazione spetta solo se l’immobile viene adibito ad abitazione principale entro l’anno dall’acquisto, vincolo non valido per il personale delle forze armate e dell’ordine a patto che si tratti dell’unica casa di proprietà.
Non c’è diritto alla detrazione per gli interessi pagati a seguito dell’apertura di qualsiasi finanziamento diverso da quello pertinente al contratto di mutuo, sono quindi esclusi gli interessi da corrispondere per credito a consumo, fidi, cessione di stipendio ed altri, anche qualora questi abbiano garanzia ipotecaria su immobili.
Gli interessi che si possono detrarre sono unicamente quelli relativi al costo di acquisto dell’immobile, inteso come la somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.
Qualora l’ammontare del mutuo superi il prezzo di acquisto dell’immobile, sarà indispensabile quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione, ecco come:
(Costo acquisto immobile + oneri accessori) x Interessi passivi versati sul capitale erogato a titolo di mutuo
Gli oneri accessori menzionati sui quali è permesso calcolare la detrazione, sono sostanzialmente le spese di stipula del contratto di mutuo, compresi:
- Le maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta (circolare del Ministero delle Finanze del 10 giugno 1993 n. 7, quesito 12.4);
- La cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato e la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione (circolare del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1980 n. 13);
- Gli oneri fiscali come l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo.
Le spese notarili citate accludono l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dal notaio stesso per conto del cliente come per esempio, quelle relative all’iscrizione o alla cancellazione dell’ipoteca.
Sono escluse dalla detrazione le spese sostenute per il contratto di compravendita.